Tutele a favore di soggetti adulti con DSA

Sono previste misure volte a tutelare i soggetti con diagnosi di DSA anche in età adulta:

La legge 25/2022 (7, comma 2 bis e seguenti – “Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale nonché in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento”) prevede che:

“Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, siano assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) , della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l’inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia dell’utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

2 -quater. Al fine di favorire l’inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell’inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l’ambiente più adatto per l’inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l’applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l’accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore.

2 -quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2 -bis, 2 -ter e 2 -quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l’accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale”.

 

La legge 170/2010 (Art.5, comma 4) prevede che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per ciò che concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari”. Inoltre:

“La presentazione della certificazione diagnostica, al momento dell’iscrizione, permette di accedere anche ai test di ammissione con le seguenti modalità:

Le diagnosi presentate successivamente all’iscrizione permettono di poter fruire degli appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1.”

Per i soggetti con diagnosi di DSA sono stati accordati strumenti compensativi per il conseguimento della patente di guida (D.M. 1° giugno 2021). Le misure da adottare sono le seguenti:

 – il candidato dispone di maggior tempo per rispondere alle domande (40 minuti, invece che 30 minuti);

– il candidato ha diritto all’ausilio del file audio dei quiz che gli sono sottoposti